L'agriturismo è una forma di turismo nella quale i visitatori vengono
ospitati presso un'azienda agricola e l’accoglienza è organizzata in connessione
con l'attività agricola, esso rappresenta un importante strumento per la
tutela e la valorizzazione dell’ambiente.
Inizialmente nacque come una forma di accoglienza molto semplice
da parte di contadini che mettevano a disposizione dei
visitatori i prodotti tipici della terra e dell'allevamento,
allestendo sommariamente alloggi in edifici aziendali resi
disponibili dal rapido ridimensionamento degli occupati in
agricoltura, in seguito, dopo la crisi dell'agricoltura del
dopoguerra, furono introdotte nuove attività offrendo comfort e
servizi adeguati alle esigenze del turismo moderno, pur coerenti
con la connessione all’attività agricola prevista dalla legge.
In crescita anche l’offerta di servizi didattici con la
diffusione delle cosiddette fattorie didattiche che
accolgono studenti e turisti per far conoscere i diversi aspetti
dell’attività agricola e della preparazione di molti alimenti
(vino, olio, miele, formaggi, salumi, ecc.).
Dapprima concentrata in piccole aziende agricole nelle zone
collinari e montane, ad apertura prevalentemente stagionale,
interessa oggi anche grandi aziende, pure di pianura, attive per
l’intero arco dell’anno, ospitando per i fine settimana come per
periodi più lunghi durante le vacanze estive, dando un prezioso
sostegno ai redditi agricoli e contribuendo alla
conservazione del paesaggio attraverso il recupero degli
edifici rurali abbandonati, al consolidamento dell’occupazione
in agricoltura, e alla valorizzazione dei prodotti tipici del
territorio. L’agriturismo ha inoltre dato impulso allo sviluppo
di altre forme di turismo rurale (piccoli alberghi di charme,
bed and breakfast, case vacanze) che richiamano clienti
ugualmente interessati al mondo agricolo, ma la cui attività è
svincolata dalla concreta attività lavorativa nei campi.
Con varie denominazioni è presente negli Stati Uniti e in
diversi paesi europei. In alcuni paesi non si distingue un
agriturismo da un
turismo rurale; in altri si accentua l'attenzione sullo
stretta connessione con l'attività agricola e sull'aspetto solo
sussidiario dell'attività turistica. In altri paesi prevale
l'aspetto di una collaborazione lavorativa dell'ospite,
mentre in altri è solo un turista.
La definizione di “agriturismo” è stata coniata, a metà degli
anni sessanta. L'uso del termine rispetto ad altri similari è
nato, in concomitanza con la fondazione dell’associazione
Agriturist, promossa dalla Confagricoltura.
Secondo le più recenti statistiche
ISTAT, in Italia le aziende agrituristiche sono
16.765, di cui 13.854 offrono alloggio con 167.087 posti letto,
7.898 ristorazione, 9.643 attività ricreative, culturali e
didattiche, esse aumentano laddove l’ambiente e il paesaggio offrono
una maggiore attrattiva per il turismo, e l’agricoltura, per poter
sopravvivere, deve convertirsi in attività multifunzionale. Queste
condizioni si verificano prevalentemente in montagna e in collina,
ma anche in prossimità delle aree protette.
La vacanza negli agriturismi calabresi
Le aziende agrituristiche calabresi sono presente
in tutto il territorio, dalle località vicino al mare
fino a quelle di montagna, esse sono note soprattutto
per i paesaggi naturalistici affascinanti e accoglienti,
per le località di interesse culturale e artistico, ma
in particolare perché permettono di conoscere e
assaporare i prodotti enogastronomici tradizionali della
Calabria.
Soggiornare in agriturismo significa entrare in contatto
con le dinamiche dell'agricoltura o dell'allevamento,
con la popolazione contadina, depositaria di un
patrimonio di tradizioni che si perde nella notte dei
tempi ed affascinante per chiunque voglia conoscerlo,
assaporarne i prodotti tipici locali, muoversi e fare
attività, passeggiare nelle colline circostanti,
scoprire nuovi percorsi in mountain bike, oppure montare
a cavallo, nei molti agriturismi dotati di maneggio, ma
anche rilassarsi circondati dal silenzio della natura.
Una vacanza in campagna offre una qualità e una quantità
di servizi, che la ricettività tradizionale non può
dare.
Tra le attività che un'azienda agrituristica può
offrire, sempre in rapporto di connessione con le
attività di coltivazione del fondo, allevamento del
bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali,
ci sono:
- Soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti.
- Ospitalità in spazi aperti destinati ai turisti
campeggiatori.
- Attività didattiche, culturali e ricreative
nell'ambito dell'azienda, nonché escursionistiche e di
equiturismo, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in
connessione con le attività agricole aziendali;
- Ristorazione con pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da
prodotti tipici regionali.
- Degustazione di prodotti aziendali.
La legislazione attuale
L’agriturismo fu regolato per la prima volta dalla
legislazione italiana, a livello locale, nel 1973 dalla
provincia autonoma di Trento; a livello statale, la prima
legge-quadro per la disciplina del settore è stata emanata agli
inizi degli anni Ottanta (Legge 5 dicembre 1985, n. 730).
Attualmente sono vigenti una nuova legge-quadro statale (Legge
20 febbraio 2006, n. 96), che indica alle Regioni i principi
generali di definizione dell’attività agrituristica, e leggi
regionali che indicano alle imprese criteri e limiti per
l’esercizio dell’attività stessa. Con queste regolamentazioni
l’agricoltura viene sostenuta qualora siano previste forme di
turismo nelle campagne al fine di migliorare il reddito degli
imprenditori agricoli, favorire la permanenza nelle zone rurali,
promuovere la conservazione dell’ambiente, valorizzare i
prodotti tipici e le tradizioni culturali delle zone rurali.
Tali attività possono essere svolte dall’imprenditore e dai suoi
familiari; la ricezione e l’ospitalità prevedono l’offerta di
alloggio, la presenza di luoghi aperti per i campeggiatori ecc.
L’attività agrituristica
deve essere però complementare alle altre attività
propriamente agricole, quali la coltivazione del fondo e
l’allevamento di bestiame. Gli edifici utilizzati per scopi
agrituristici devono essere interni al fondo, non più utilizzati
per scopi specificatamente agricoli, e restaurati nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche e ambientali specifiche
della zona in cui si trova l’azienda. Le regioni italiane hanno
il compito di determinare i criteri, i limiti e la disciplina
amministrativa relativi alle attività agrituristiche; le regioni
stesse possono concedere incentivi agli imprenditori che
decidono di cimentarsi in tali attività. Diversi enti locali,
quali le comunità montane e le associazioni di comuni, compresi
nelle zone d’interesse agrituristico, possono determinare degli
interventi straordinari tramite appositi piani, riferiti alle
attività agrituristiche.
Anche l'Unione Europea, con la nuova Politica Agricola
Comunitaria (P.A.C.), ha dato risalto e incentivi alle attività
agrituristiche, infatti, dopo che l’agricoltura intensiva
(largamente diffusa in Europa), aveva raggiunto limiti
consistenti nelle produzioni in eccesso e un notevole impatto
ambientale per l’uso massivo di fertilizzanti e fitofarmaci, si
è voluta privilegiare e premiare un’attività svolta nel rispetto
dell’ambiente e spesso a tutela delle tradizioni e degli usi
agricoli, ribadendo la volontà di mantenere e sviluppare
l’attività agricola nelle zone rurali marginali, dove sarebbero
auspicabili la nascita e la permanenza di pluriattività in grado
di integrare i redditi agricoli: la produzione di prodotti
tipici, l’utilizzo oculato delle risorse ambientali, lo
sfruttamento della vocazione turistica di molte zone dovrebbero
frenare lo spopolamento delle aree rurali. Di seguito
la legge della Regione Calabria che regola l'esercizio dell'attività
agrituristica (clicca
qui per scaricarla).
REGIONE CALABRIA
Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 14
Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività
agrituristica,
didattica e sociale nelle aziende agricole
CAPITOLO I - Agriturismo
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo
rurale dell’Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei
principi e delle finalità della legge 20 febbraio 2006, n.
96, «Disciplina dell’agriturismo», con i propri strumenti di
programmazione, sostiene l’agricoltura anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali.
2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare
nel territorio regionale l’attività agrituristica, didattica
e sociale nelle aziende agricole, al fine di:
- incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli
nelle aree rurali favorendo la multifunzionalità della loro
attività per l’incremento e la differenziazione del reddito
agricolo e per il miglioramento delle condizioni economiche
e sociali nelle aree rurali;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del
suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra
città e campagna;
- valorizzare ed incentivare la cultura enogastronomica
calabrese attraverso l’utilizzo delle produzioni aziendali,
locali, tradizionali, tipiche e certificate;
- favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni
e delle iniziative culturali del mondo agricolo e
valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
- tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio
agricolo, socio- culturale e ambientale della Calabria,
attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura,
turismo e cultura;
- contribuire al riequilibrio socio- economico ed allo
sviluppo dell’intero territorio rurale regionale;
- agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli,
favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli
professionali e, tra questi, coloro i quali adottano
tecniche agricole a basso impatto ambientale;
- promuovere l’educazione alimentare;
- recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale,
tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche ed
architettoniche dei fabbricati destinati alle attività
agrituristiche;
- vietare, nei pressi degli agriturismi e comunque nei
facenti parte dei parchi naturali, l’insediamento di
attività potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente e per
il paesaggio.
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristica e
rapporto di prevalenza e connessione
1. Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo
2135 del codice civile e articolo 1 del Decreto legislativo
18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 3
marzo 2001, n. 57» e articolo 1 del Decreto Legislativo 29
marzo 2004 n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e
attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f,) g), l) ed e), della legge 7 marzo
2003, n. 38» e s.m.i., anche nella forma di società di
capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di
complementarietà e attività connesse, rispetto all’attività
di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento
di animali, che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei
campeggiatori e caravans;
c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a
carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti
aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed
interne all’azienda, nonché da prodotti di aziende agricole
del territorio regionale con preferenza ai prodotti
caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG,
biologici e compresi nell’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali, per come disciplinati all’articolo 10;
d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge
27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino» e
la vendita dei prodotti;
nonché degustazione di altri prodotti tipici della
gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari
tematici;
e) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell’imprese e nelle strutture comuni
realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività
connesse:
- attività ricreative;
- attività didattiche e culturali finalizzate alla
riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-
antropologico ed artigianale calabrese quali corsi,
seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della
cultura contadina;
visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari
culturali tematici;
nonché di turismo religioso- culturale;
- attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti
utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei
laboratori artigianali con funzione illustrativa delle
attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
- attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività
agro- faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e
attività affini.
3. Costituiscono attività connesse all’azienda agricola e
possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:
- attività didattiche, comprese l’organizzazione di
«fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi
all’interno dell’azienda o delle aziende associate, che
rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità
delle fattorie didattiche;
- attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività
mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di
persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a
contatto con l’ambiente rurale. Considerata la particolare
attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di
questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se
svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali
attestati che li qualifichino a svolgere tale attività.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate
alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della
cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo
di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali
locali.
5. L’attività agrituristica può essere realizzata in forma
associata con l’utilizzo di strutture e spazi messi a
disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti
pubblici.
Articolo 3 - Operatori agrituristici
1. Le attività agrituristiche, di cui all’art. 2, possono
essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, all’art. 1 del Decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e all’articolo 1 del
Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i., che sono
in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica per come previsto nel successivo
art.12 della presente legge, anche nella forma di società di
capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella
forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro
consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle
attività agrituristiche prevalentemente i prodotti e le
strutture aziendali dei soci.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività
agrituristica, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai
sensi dell’articolo 230- bis del codice civile, nonché i
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e
parziale. Il personale addetto e i familiari
dell’imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti
per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale.
Per lo svolgimento di attività relative a servizi
complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni,
da disciplinare con il Regolamento di attuazione previsto
dalla presente legge.
Articolo 4 - Criteri per la valutazione del rapporto di
connessione dell’attività agrituristica con l’attività
agricola
1. Le attività di cui all’articolo 2 devono essere
esercitate attraverso l’utilizzazione dell’azienda in
rapporto di connessione e complementarietà con le attività
di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento
degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando
nell’esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate
le materie prime ed i locali dell’azienda agricola.
2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto
alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata
quando il tempo di lavoro necessario per l’esercizio
dell’attività agricola e delle produzioni, nel corso
dell’anno solare, è superiore al tempo necessario per
l’esercizio dell’attività agrituristica. Per le attività
agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il
calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i
rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le imprese agricole dove si svolge attività agrituristica
sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai
sensi del DPR 503/99 e D.lgs. 99/2004.
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite
ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle
aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non
ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il
tempo dedicato all’attività agricola viene moltiplicato per
un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative
convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e
per le attività agrituristiche sono contenute nell’allegato
A.
6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:
a) la ricezione e somministrazione di pasti e bevande
interessano un numero di ospiti non superiore a 10
l’attività agricola si considera comunque prevalente, purché
l’azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari;
b) nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori
utilizzando fino a cinque piazzole.
7. Nei casi di cui al comma 6 è consentito l’uso della
cucina domestica.
Articolo 5 - Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico
le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette
definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue,
individuate ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i..
Articolo 6 - Limiti all’esercizio dell’attività
agrituristica
1. L’attività agrituristica è consentita secondo i volumi
di seguito indicati:
a) numero di posti letto massimo 30;
b) numero di posti tenda o roulotte massimo 10;
c) numero di posti tavola per pasto massimo 60 su media
annua, secondo modalità da individuarsi con il regolamento
di attuazione della presente legge.
2. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno
oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi
stabiliti preventivamente dall’imprenditore agricolo.
3. Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni previste dalla seguente legge, comporta
la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di
cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale», nonché di ogni altra normativa previdenziale o
comunque settoriale, riconducibile all’attività
agrituristica.
Articolo 7 - Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche
i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi
esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da
adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che
rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate
esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla
vecchia edilizia rurale.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di
attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui
alla presente legge, sono strumentali all’esercizio
dell’attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai
sensi dell’articolo 3 comma 156, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», sia da quello della pianificazione urbanistica.
3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi
agrituristici sono quelli previsti per strutture di civile
abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni
previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti
geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono
assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per
l’attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad
essa afferenti.
5. L’edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita
solo se si configura in termini di adeguamento delle
strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle
stesse, compresi gli ampliamenti necessari all’adeguamento
igienico-sanitario e tecnologico, nonché per la
realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti
(aula per attività didattiche e spazi sociali). Non è
consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per
l’aumento della capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).
6. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di
destinazione d’uso degli edifici e dei fondi rustici censiti
come rurali.
7. Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono
possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto
dalle vigenti norme in materia.
8. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si
applicano le disposizioni previste dal D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
Articolo 8 - Interventi per il recupero del patrimonio
edilizio
1. Ai fini dell’esercizio delle attività agrituristiche,
gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio
esistente ad uso dell’imprenditore agricolo, nonché gli
interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-
sanitari relativi all’agricampeggio, devono essere conformi
alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto
delle specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno
essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le
tipologie edilizie tipiche della zona.
3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale
occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco
e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della
Regione.
4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all’esercizio
dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere assicurata con opere
provvisionali.
Articolo 9 - Norme igienico- sanitarie riferite agli
immobili destinati ad agriturismo
1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati
all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in
modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e
degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si
tiene conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare
per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in
rapporto alle superfici aereo illuminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di
sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e
limitata quantità delle produzioni al fine
dell’autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali
polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione
e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge
disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli
ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di
sicurezza delle strutture destinate all’esercizio
dell’attività agrituristica nonché l’attività di
macellazione con particolare riferimento a:
a) specie e quantità di animali che possono essere
macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel
luogo di produzione;
d) preparazione e somministrazione di preparati a base di
carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 10
oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al
fine di determinare l’idoneità dei locali utilizzati,
compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti
previsti dalle disposizioni contenute nella normativa
vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali
ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10
posti letto è possibile utilizzare l’uso di una cucina
domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio
adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei
pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti
dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei
regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso
abitativo.
8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un
servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli
agriturismo che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati
con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia,
sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni
sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci
persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge hanno
ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni
del presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate
private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che
fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3,
lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa
igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle
norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate
nel regolamento di attuazione della presente legge.
Articolo 10 - Somministrazione di pasti bevande
1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di
cui all’articolo 2 è rivolta:
a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree
di sosta;
b) alle persone non alloggiate.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla
qualificazione delle attività agrituristiche, alla
promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché
alla caratterizzazione regionale dell’offerta
enogastronomica calabrese, la somministrazione di pasti e
bevande deve rispettare i seguenti criteri:
a) almeno il 70% del valore dei prodotti e delle materie
prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni
esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri
dell’azienda e da prodotti delle aziende agricole della zona
(deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al
dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei
prodotti) e il cui rapporto è definito secondo modalità da
individuarsi con il regolamento di attuazione della presente
legge;
b) la rimanente parte dei prodotti, fino al 25%, può
provenire da produzioni artigianali alimentari e da aziende
agricole collocate in ambito regionale.
3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti
in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro
effettiva necessità a completamento dell’offerta
enogastronomica, è consentito l’impiego fino al 5% di
prodotti di altra provenienza.
4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in
particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie,
accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i
limiti di cui al comma 2 lettera a e lettera b, deve essere
data comunicazione al Comune in cui ha sede l’impresa il
quale autorizza temporaneamente la continuazione
dell’esercizio dell’attività.
5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la
organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e
regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.
6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti
utilizzati possono essere anche a maggioranza extraziendali
purché locali e regionali, con preferenza per i prodotti
biologici, DOP, IGP e tradizionali.
Articolo 11 - Norme igienico- sanitarie per la
preparazione e la somministrazione di pasti e bevande
1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e
bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione,
preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti
e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia.
2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca,
formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate,
confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un
quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun
prodotto proveniente prevalentemente da produzione
aziendale, è consentito l’uso della cucina laboratorio. In
questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di
lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere
autorizzato apposito laboratorio.
3. L’autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti
dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento
e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo
piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario,
considera l’eterogeneità delle produzioni, la modesta
quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego
dei prodotti.
4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di
pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di
idoneità sanitaria per come previsto dalla delibera
regionale n. 98 del 19 febbraio 2007.
5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo
di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso
della cucina domestica.
Articolo 12 - Abilitazione all’esercizio dell’attività
agrituristica.
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori
agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un
corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore
teoriche e 10 ore di stages, organizzato su base
provinciale.
2. Le Province organizzano e curano in collaborazione con le
associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione
delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per operatori agrituristici finalizzati al
rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica di cui all’articolo 7 della
legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina
dell’agriturismo».
3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco non sono obbligatori
l’attestazione di frequenza al corso di formazione
professionale quando il richiedente risulti in possesso di
titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali
e turistico-alberghiere.
4. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come
azienda agri-venatoria, l’operatore agrituristico può
presentare motivata domanda alla provincia perché venga
vietato a terzi, all’interno dell’azienda, l’esercizio della
caccia in periodi determinati.
Articolo 13 - Elenco provinciale dei soggetti abilitati
all’esercizio dell’attività di agriturismo
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione
e l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio
dell’attività di agriturismo.
2. La Commissione è composta da:
a) Assessori provinciali all’agricoltura o dai loro
delegati;
b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale
agricola maggiormente rappresentativa;
c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica
operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative.
3. La Commissione è presieduta dall’Assessore
all’Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente
provinciale per l’agriturismo.
5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
- redazione della relazione sintetica sullo stato
dell’agriturismo nel territorio provinciale integrata dai
dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali
disposizioni emanate in materia;
- valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei
soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale,
tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica
dell’azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve
essere espressamente indicata nell’elenco stesso;
- provvede alla tenuta dell’elenco provinciale.
5bis. Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1
gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel
territorio regionale, sia dotata di un’adeguata
organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in
qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se
si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro
il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di
coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai
sensi dell’articolo 230 bis del codice civile;
b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso
formativo di cui al precedente articolo 12.
5ter. Nell’elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere
iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite
tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare
l’attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al
comma 6 bis, lettera a devono essere posseduti da almeno uno
dei soci e i requisiti di cui alla lettera b, anche dal
soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.
6. L’iscrizione nell’elenco provinciale è condizione
necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.
7. L’iscrizione nell’elenco provinciale è negata, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in
giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per
uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti previsti in leggi
speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni,
o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui
agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modifiche.
8. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di
agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una
dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di
idoneità.
9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo,
la Provincia provvede alla cancellazione provvisoria
dall’elenco e comunica la propria determinazione
all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali
controdeduzioni. Decorso tale termine la Provincia adotta il
provvedimento definitivo, da notificare al soggetto
interessato e al Comune competente.
Articolo 14 - Disciplina amministrativa
1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di
agriturismo presentano al comune nel cui territorio è
ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla
quale sono allegati:
a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra
quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco
provinciale con l’indicazione:
- delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle
aree da adibire ad uso agrituristico;
- della capacità ricettiva;
- di eventuali periodi di sospensione dell’attività
agrituristica nell’arco dell’anno;
- del numero delle persone addette e del relativo rapporto
con l’azienda agricola;
- del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
- della misura dell’apporto di prodotti propri.
b) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-
sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo
svolgimento dell’attività di agriturismo;
c) certificato di iscrizione nell’elenco provinciale di cui
all’articolo 13;
d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di
azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del
fondo.
1bis. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione
inizio attività alla Provincia, alla Regione e all’Azienda
sanitaria competente per territorio.
2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale
comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata
l’azienda.
3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che
l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro
30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle
attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto
propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli
adempimenti di legge.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla
Provincia un elenco aggiornato degli operatori agrituristici
autorizzati con la localizzazione delle aziende e con
l’indicazione delle singole iniziative.
6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro
provvedimento amministrativo.
7. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno
oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi
stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne
ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda
agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti
per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.
Articolo 15 - Obblighi degli operatori agrituristici
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività
agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;
b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in
bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro,
convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque
in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area
riservata ai campeggiatori;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell’autorizzazione medesima;
d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno,
per l’anno successivo, una dichiarazione contenente
l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività
indicate nell’autorizzazione;
e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;
f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben
visibile, una targa, con la denominazione Azienda
Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le
attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco;
g) comunicare al Sindaco e alla Provincia entro 30 giorni,
l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica.
La Provincia provvederà a comunicare celermente la
cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico
Regionale.
2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui
all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali
impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono
iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza
dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali
provvidenze concesse.
Articolo 16 - Programmazione agrituristica
1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e
coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il
Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce
gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:
- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
- coordina le iniziative di promozione dell’offerta
agrituristica;
- coordina le iniziative di formazione professionale.
2. I Piani Annuali Territoriali d’intervento delle Province
di concerto con le Associazioni e Organizzazioni
Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al
Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della
Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il Piano Annuale Territoriale d’intervento della
Provincia, contiene:
- la perimetrazione delle zone d’intervento;
- le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione
delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
- le proposte d’intervento da realizzare.
4. Il Programma Annuale d’intervento della Regione, redatto
dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della
Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali
d’intervento presentati dalle Province, è approvato dal
Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di
previsione.
Articolo 17 - Osservatorio regionale dell’agriturismo
1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e
Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito
l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la
funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno
agrituristico in tutto il territorio calabrese.
2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto:
- dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo
delegato;
- da un rappresentante di ciascuna amministrazione
provinciale;
- da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da un rappresentante per ognuna delle associazioni
agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative nella regione.
3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore
all’Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente
regionale per l’agriturismo.
5. L’Osservatorio, in particolare:
- cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni
relative al settore agrituristico, provenienti dalle
Province e dalle Associazioni Agrituristiche;
- collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo
13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- pubblica periodicamente un rapporto sullo stato
dell’agriturismo in Calabria;
- formula proposte per lo sviluppo del settore e per la
redazione del programma agrituristico regionale di cui
all’art. 16.
6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove:
- manifestazioni, convegni e seminari miranti a
sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo
nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi
radio-televisivi;
- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche
regionali;
- attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed
opportune iniziative di formazione professionale;
- promozione di itinerari agrituristici integrati;
- partecipazione a fiere, mostre e altro con stand specifici
dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle
aziende e della regione;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati
agrituristica regionale contenente tutte le informazioni
utili per il turista e la vetrina on-line con la
prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente
iscritte all’elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi box
information da collocare su tutto il territorio regionale
per una consultazione in linea di tutto il settore
agrituristico regionale.
Articolo 18 - Albo per la tutela della qualità
1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo
regionale per la tutela della qualità dell’attività
agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività
agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al
comma precedente sulla base:
- della qualità e della tipicità delle strutture e, in
particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione,
delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi
connessi ed offerti, del comfort generale;
- dell’ubicazione dell’azienda in zone di particolare valore
agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle colture e degli
allevamenti.
3. Nell’albo vengono annotati la denominazione e
l’ubicazione dell’azienda, gli estremi dell’autorizzazione
comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l’iscrizione
all’albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il
31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili
per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi
e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve
essere allegata la ricevuta del versamento sull’apposito
conto corrente regionale della somma di euro 250,00
(duecentocinquanta/00).
5. La gestione e la tenuta dell’albo sono affidate al
Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria secondo
modalità e procedure che saranno definite con regolamento di
attuazione della presente legge.
6. La Regione promuove l’attivazione di un marchio di
qualità regionale identificativo delle aziende
agrituristiche che abbiano i requisiti ed esercitano
l’attività sulla base del sistema delle garanzie e dei
controlli previsti dalla presente legge. La procedura ed il
rilascio del marchio di qualità regionale sono regolate in
sede di adozione del regolamento di attuazione della
presente legge.
Articolo 19 - Vigilanza
1. Le Amministrazioni provinciali con ispezioni e
controlli accertano che l’attività agrituristica sia svolta
in conformità a quanto prescritto dalla presente legge
regionale.
In particolare accertano:
- che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge
regionale;
- che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di
connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di
silvicoltura, di allevamento degli animali che devono
rimanere principali;
- che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella
autorizzazione comunale che comunque non devono superare
quelli previsti dall’articolo 6 della presente legge.
2. L’esito dei controlli effettuati dalla Provincia è
comunicato al Comune dove ha sede l’agriturismo per
l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di
connessione le aziende già iscritte all’elenco possono
ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di
esercizio turistico commerciale secondo le procedure di
legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici
il requisito di ruralità.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono
alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza e
controllo esercitata.
CAPITOLO II - Attività Didattica
Articolo 20 - Finalità e oggetto
1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia
con il proprio Statuto e nel rispetto del Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell’ambito delle
attività connesse all’attività agricola, promuove la
realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di
riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla
sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue
molteplici funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce
come aziende agricole didattiche le imprese agricole,
singole o associate, come definite ai sensi dell’articolo 1
del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che si
impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali,
attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei
cicli biologici animali e vegetali e dei processi di
produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli e silvo- pastorali, per educare ad un consumo
alimentare consapevole, al rispetto per l’ambiente
nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
Articolo 21 - Attività
1. L’azienda agricola deve programmare l’Offerta
Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo.
2. L’Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata
all’età dei visitatori.
3. Le aziende agricole didattiche offrono all’utenza
percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni,
incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, del
territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia
locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle
tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei
modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in
generale del patrimonio storico- culturale per stimolare
riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo
sostenibile.
4. I percorsi didattici da proporre alle scuole e/o ai
gruppi devono essere formulati e predisposti in base alle
peculiarità dell’azienda e delle persone che li vivono e vi
lavorano.
5. Le attività didattiche, devono essere predisposte in base
alle colture, agli allevamenti, agli impianti di
trasformazione presenti in azienda, al territorio in cui
l’azienda ricade, al paesaggio agrario, alle risorse
naturalistiche dell’ambiente circostante.
6. I Programmi didattici devono contenere attività volte a
fare acquisire le conoscenze su:
a) l’importanza del lavoro agricolo;
b) il ruolo sociale e multifunzionale dell’agricoltura;
c) i sistemi e le tecniche di coltivazione e di allevamento;
d) i processi di trasformazione dei prodotti agricoli;
e) le relazioni tra l’Agricoltura e l’Ambiente;
f) i cicli della natura e le relazioni tra le varie
componenti ambientali;
g) le stagioni dell’agricoltura;
h) l’educazione alimentare;
i) l’educazione ambientale;
j) le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche
del territorio in cui ricade l’azienda.
7. I programmi didattici devono prevedere attività pratiche
e laboratori per permettere esperienze dirette tipo
seminare, raccogliere, trasformare, costruire, catalogare
campioni di vegetali e insetti, preparare cibi, ecc.
Articolo 22 - Requisiti
1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e
dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per
accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle
attività didattiche e culturali previste.
2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere
i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle
leggi vigenti in materia.
3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la
somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti
aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso
della cucina domestica e di altri locali purché siano
rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni contenute
nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di
igiene previsti per i locali ad uso abitativo.
4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il
pernottamento, è obbligatorio possedere l’autorizzazione
comunale secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della
presente legge.
5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al
rispetto della carta dei principi e dei requisiti di
qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento
di attuazione della presente legge, e devono disporre di
personale professionalmente formato per gestire
l’accoglienza, l’assistenza, l’accompagnamento dei
visitatori e le attività didattiche.
Articolo 23 - Programma regionale
1. L’Assessorato regionale all’Agricoltura, di concerto
con le Organizzazioni professionali agricole, in armonia con
gli indirizzi della programmazione regionale e della
pianificazione territoriale, ogni anno redige il programma
regionale delle fattorie didattiche.
Articolo 24 - Autorizzazioni
1.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di fattorie
didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l’azienda
interessata in armonia con le disposizioni previste dalla
presente legge e in relazione all’attività svolta e ai
servizi offerti.
2.
L’autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare o un
suo coadiuvante familiare sia in possesso dell’attestato di
idoneità di operatore di fattoria didattica di cui
all’articolo 22, comma 6.
Articolo 25 - Simbologia
1. L’Assessorato regionale all’Agricoltura di concerto
con le Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito
regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su
tutto il territorio regionale le fattorie didattiche
autorizzate.
2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletica.
CAPITOLO III - Fattorie sociali
Articolo 26 - Finalità
1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I
servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse
generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei
servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di
formazione professionale, sanitari di base e ad elevata
integrazione socio- sanitaria, tutti di rilevanza
costituzionale;
b) lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi
finalizzati all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne
l’integrazione sociale con modalità produttive e non
meramente assistenziali.
2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi
di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e
servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) turismo sociale;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica ed al successo scolastico e
formativo.
Articolo 27 - Soggetti
1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, stipulano
apposita convenzione o protocolli d’intesa con Enti
pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato
e Enti no profit che erogano servizi socio-assistenziali e
svolgono attività di utilità sociale mediante l’utilizzo di
processi produttivi e di attrezzature propri delle attività
agricole e ad esse connesse.
2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o
propri collaboratori, designati allo svolgimento
dell’attività agri-sociale, devono conseguire la qualifica
di «operatore agri-sociale» attraverso la partecipazione ad
appositi corsi di formazione professionale.
Articolo 28 - Attività
1. Terapia e riabilitazione:
a) terapie assistite con gli animali (pet-therapy,
ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti
disabili e affetti da patologie psichiatriche;
b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione
sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da
stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti
da disagi comportamentali (anche bullismo).
2. Inserimento lavorativo:
a) formazione che mira all’inclusione lavorativa nelle
pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.
3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:
a) attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di
disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
b) costituzione di agriasili e agrinidi, con attività anche
ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta
del mondo rurale e dei cicli produttivi.
CAPITOLO IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali
Articolo 29 - Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative, approva entro 90
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il
regolamento di attuazione, previo parere della Commissione
consiliare competente.
Articolo 30 - Norme transitorie
1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono titolari di
autorizzazione comunale all’esercizio di attività
agrituristica, sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui
all’articolo 13, e permangono iscritti per un periodo non
superiore a due anni, entro il quale devono adeguarsi alle
norme di cui alla presente legge.
2. Spetta alle amministrazioni provinciali la verifica
dell’avvenuto adempimento, in assenza del quale è proposta
al Comune l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo
articolo 31.
3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è
demandato al regolamento di attuazione di cui all’articolo
29.
Articolo 31 - Sanzioni
1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 500,00 (cinquecento/00 a euro 3.000,00 (tremila/00
l’imprenditore agricolo che esercita l’attività
agrituristica senza aver presentato la necessaria
dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo
14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune
dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00)
chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto
privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo
svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre
alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di
prosecuzione dell’attività.
3. In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli
obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune
dove ha sede l’azienda agrituristica, dispone la sospensione
dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla
definizione del procedimento amministrativo.
4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco,
per i relativi adempimenti di competenza, ha l’obbligo di
comunicare il provvedimento adottato al Dipartimento
Agricoltura, all’Osservatorio regionale e alla Provincia
competente territorialmente.
5. Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme
previste dalla legislazione vigente.
Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che
introitano i relativi proventi.
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